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Ordinanza — n. 18949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate evidence or logical reasoning of lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the identification of the defendant as the author of the crime of receipt was flawed or unconvincing. The court rejected this, ruling that the law prohibits the Cassation from re-evaluating evidence or testing the logical soundness of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning; appeals must be based on legal errors, not factual disputes.

Parole chiave

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Cassation preclusion lower court reasoning evidence re-evaluation logical consistency criminal appeal admissibility fine di indebito profitto impiego illecito di valori patrimoniali prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Lanotte Lucio Leonardo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della prova dell'avvenuta individuazione dell'imputato quale autore del reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANOTTE LUCIO LEONARDO nato a BISCEGLIE il 25/04/1977 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lanotte Lucio Leonardo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della prova dell'avvenuta individuazione dell'imputato quale autore del reato di cui all'art. 648 cod. pen., prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'individuazione dell'imputato quale autore del reato di ricettazione contestatogli facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza dove la Corte di merito ravvisa la presenza dell'elemento psicologico del reato nella compilazione e successiva spendita dell'assegno bancario rilasciato per un conto corrente altrui); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Estensore Il Pr