Italian court dismisses appeal claiming reformatio in peius violation due to reduced detention and increased fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Lama inadmissible, ruling that the first ground was unfounded under established case law. The defense failed to demonstrate that the net penalty, after offsetting the increased fine against the reduced detention term, exceeded the original sentence. Consequently, the court rejected the claim of reformatio in peius and dismissed the second ground as exceeding the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 135 cod. pen.; The reduction of a custodial sentence combined with an increase in a fine does not violate the prohibition of reformatio in peius if the final total penalty does not surpass the original sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA SALVATORE nato a NAPOLI il 14/01/1960 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Lama, Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, poiché secondo l'orientamento ermeneutico di questa Corte (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023 Wang, Rv. 284565 - 01) non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado; osservato che la difesa non ha dedotto alcunché sul punto dell'entità del ragguaglio della pena pecuniaria, peraltro destinata sicuramente a non superare, pur all'esito dell'operazione, la pena irrogata dal giudice di primo grado; che l'ulteriore motivo di ricorso non è consentito in quanto riferito ad una valutazione, quella attinente alla dosimetria sanzionatoria, che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, tanto più che il parametro di critica (sproporzione nei trattamenti sanzionatori tra correi) risulta generico se riferito al solo parametro quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere E ensore Il Pre «