Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18947/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and insufficient grounds for re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Caccavale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's identification of him as the perpetrator and the sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellate court provided a rational and persuasive assessment based on reliable victim statements and external corroboration, which did not require a new evidentiary phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the appellate court has already provided a rational and persuasive motivation based on reliable sources, rendering the appeal inadmissible for lack of new grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility evidence re-evaluation exclusion appellate court motivation identification of perpetrator mitigating circumstances denial motivi di cassazione attenuazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Veniva rilevata, infatti la assenza delle condizioni per escludere la recidiva e concedere le generiche, mentre il trattamento sanzionatorio veniva definito alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (pagg.
art. 133 cod. pen
Veniva rilevata, infatti la assenza delle condizioni per escludere la recidiva e concedere le generiche, mentre il trattamento sanzionatorio veniva definito alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE SALVATORE nato a NAPOLI il 06/11/1971 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; NoiL

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caccavale Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della motivazione in ordine alla identificazione si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero la Corte di appello, confermando analoga valutazione del primo giudice offriva una razionale e persuasiva valutazione in ordine alla identificazione del ricorrente come autore del reato contestato, rilevando come l'identificazione fosse stata effettuata dalle persone offese con dichiarazioni ricognitive attendibili e confermate da elementi esterni (pag.15 della sentenza impugnata).

Ritenuto che gli altri due motivi con i quali si contesta la legittimità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, e, in genere alla definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamenti infondati in quanto la Corte di appello, su tutti i punti contestati, offre una motivazione pertinente ed esaustiva in linea con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità. Veniva rilevata, infatti la assenza delle condizioni per escludere la recidiva e concedere le generiche, mentre il trattamento sanzionatorio veniva definito alla luce dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024