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Ordinanza — n. 18946/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence grounds and insufficient motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Luzzi inadmissible and ordered him to pay court costs. Luzzi argued that the lower court's refusal to renew investigative measures was motivated by a defect in reasoning regarding the acquisition of new evidence. The court rejected this claim, finding the first-instance judge's reasoning sound and legally correct, noting that the new identification of witnesses was not a valid ground for reopening the investigation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on the alleged defect of motivation is inadmissible if the lower court's decision is adequately reasoned and free from logical flaws, as the court of cassation cannot substitute its own assessment of the facts.

Parole chiave

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appeal inadmissibility defect of motivation new evidence acquisition investigative measures renewal court of cassazione procedural defect legal reasoning guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUZZI FEDERICO nato a ROMA il 24/05/1973 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luzzi Federico, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di rinnovazione dell'istruttoria denunciando vizio della motivazione, non è consentito, data la incensurabilità in questa sede, ove adeguatamente motivata, della decisione del giudice di merito sul punto; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 5 e 6 nella parte in cui si rileva che, poiché già nel corso del processo svoltosi davanti al Tribunale di primo grado l'imputato avrebbe potuto far menzione degli ignoti che avevano portato il veicolo di illecita provenienza nell'aut:odemolizione, a sua insaputa, non è consentito considerare nuova la prova di cui si richiede l'acquisizione; ad essere stata conosciuta dopo la sentenza di primo grado è, infatti, la sola identificazione delle persone da escutere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Cop(sigliere tensore Il Presid