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Ordinanza — n. 18945/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18945/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLITO FRANCESCO nato a CATANIA il 16/07/1978 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ferlito Francesco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.648 e 337 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 1-2 della sentenza impugnata, ove si rileva che gli agenti di polizia avevano riconosciuto senza ombra di dubbio l'imputato, essendo questi già stato sottoposto a controllo dai medesimi operatori appena qualche giorno prima e che il riconoscimento non era impedito dal fatto che il conducente indossasse il casco in quanto l'intero viso risultava scoperto; pertanto le doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in capo all'imputato, riguarda una censura non consentita dinanzi a questa Corte considerando che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/0212014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; ritenuto che l'ulteriore doglianza presente nel secondo motivo di ricorso che denuncia carenza motivazionale in ordine al denegato minimo aumento per la continuazione è totalmente generico a fronte di una motivazione sul punto del tutto adeguata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 1-2 della sentenza impugnata, ove si rileva che gli agenti di polizia avevano riconosciuto senza ombra di dubbio l'imputato, essendo questi già stato sottoposto a controllo dai medesimi operatori appena qualche giorno prima e che il riconoscimento non era impedito dal fatto che il conducente indossasse il casco in quanto l'intero viso risultava scoperto; pertanto le doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in capo all'imputato, riguarda una censura non consentita dinanzi a questa Corte considerando che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/0212014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; ritenuto che l'ulteriore doglianza presente nel secondo motivo di ricorso che denuncia carenza motivazionale in ordine al denegato minimo aumento per la continuazione è totalmente generico a fronte di una motivazione sul punto del tutto adeguata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione aumento della rendita di invalidità allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali modificazione delle conclusioni riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLITO FRANCESCO nato a CATANIA il 16/07/1978 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferlito Francesco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt.648 e 337 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 1-2 della sentenza impugnata, ove si rileva che gli agenti di polizia avevano riconosciuto senza ombra di dubbio l'imputato, essendo questi già stato sottoposto a controllo dai medesimi operatori appena qualche giorno prima e che il riconoscimento non era impedito dal fatto che il conducente indossasse il casco in quanto l'intero viso risultava scoperto; pertanto le doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in capo all'imputato, riguarda una censura non consentita dinanzi a questa Corte considerando che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/0212014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; ritenuto che l'ulteriore doglianza presente nel secondo motivo di ricorso che denuncia carenza motivazionale in ordine al denegato minimo aumento per la continuazione è totalmente generico a fronte di una motivazione sul punto del tutto adeguata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consibliere Este so