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Ordinanza — n. 18944/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18944/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDO GIUSEPPE nato a CATANIA il 03/05/1991 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Rando Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata - ove con corretti e non illogici argomenti si nega che l'imputato abbia desistito volontariamente nel compimento dell'azione delittuosa, posto che la condotta non è giunta a consumazione per l'intervento di un fattore esterno alla volontà dell'imputato e, in particolare, per l'intervento di Florida Michael-; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 18944/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata - ove con corretti e non illogici argomenti si nega che l'imputato abbia desistito volontariamente nel compimento dell'azione delittuosa, posto che la condotta non è giunta a consumazione per l'intervento di un fattore esterno alla volontà dell'imputato e, in particolare, per l'intervento di Florida Michael-; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale desistenza rinuncia alla motivazione partenza volontaria attenuazione libera della pena ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDO GIUSEPPE nato a CATANIA il 03/05/1991 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rando Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata - ove con corretti e non illogici argomenti si nega che l'imputato abbia desistito volontariamente nel compimento dell'azione delittuosa, posto che la condotta non è giunta a consumazione per l'intervento di un fattore esterno alla volontà dell'imputato e, in particolare, per l'intervento di Florida Michael-; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nella parte in cui mette in rilievo l'assenza di fattori di lieve entità tali da consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Estnsore DEPOSITATA Il Pre Ae-