Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of merit review competence under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe De Rita's appeal inadmissible for failing to meet specific legal requirements. The appellant raised generic objections regarding liability and the denial of mitigating circumstances without attacking the lower court's reasoning. The court ruled that such vague complaints do not justify a new trial and fall outside the cassation court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism of the motivation, or if they request a review of the merits which is excluded from the cassation court's competence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RITA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/04/1986 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe De Rita, Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione a due profili: (i) in punto di responsabilità, senza formulare alcuna specifica critica all'apparato motivazionale, fondata sui canoni motivazionali del giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.: l'enunciazione promiscua e cumulativa nella rubrica dei motivo non salva il motivo dalla genericità), ma limitandosi a richiedere un nuovo giudizio di merito, che esula dalla competenza di questa Corte; (ii) in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulando un motivo non consentito poiché il giudizio sulla pena e sui suoi singoli componenti è sottratto a questo giudice se fondato su una motivazione, come nel caso di specie (pg.4) del tutto sufficiente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Est nsore Il Pr ident