Ordinanza — n. 18941/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MASSIMO nato a CATANIA il 30/01/1976 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Arena Massimo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 — ove si richiamano le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato, il quale riferiva di aver ricevuto l'auto da Cutraro - dovendosi tali motivi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, al fatto che, sebbene il bene ricettato sia un'autovettura, il giudice di primo grado ha già ritenuto l'ipotesi di lieve entità; ritenuto, inoltre, che la ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non determina un calcolo differente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. motivo per cui il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18941/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 — ove si richiamano le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato, il quale riferiva di aver ricevuto l'auto da Cutraro - dovendosi tali motivi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, al fatto che, sebbene il bene ricettato sia un'autovettura, il giudice di primo grado ha già ritenuto l'ipotesi di lieve entità; ritenuto, inoltre, che la ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non determina un calcolo differente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. motivo per cui il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MASSIMO nato a CATANIA il 30/01/1976 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arena Massimo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 — ove si richiamano le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'imputato, il quale riferiva di aver ricevuto l'auto da Cutraro - dovendosi tali motivi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, al fatto che, sebbene il bene ricettato sia un'autovettura, il giudice di primo grado ha già ritenuto l'ipotesi di lieve entità; ritenuto, inoltre, che la ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. non determina un calcolo differente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. motivo per cui il motivo di ricorso sul punto è manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Conigliere Esten,Sor