Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and fail to argue against first-instance reasoning on counterfeit goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruan Caijun inadmissible due to the repetitive nature of his arguments against the lower courts' findings. The appellant contested the conviction for selling counterfeit products but failed to provide specific, reasoned criticism of the first-instance judgment's reasoning regarding the lack of proven legal origin documentation. Consequently, the court rejected the appeal, affirming that the lower courts correctly applied the law to the facts without requiring proof of gross counterfeiting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 474, 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds merely repeat those already rejected in the appellate decision without offering specific, argumentative criticism of the first-instance judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUAN CAIJUN nato il 30/10/1986 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ruan Caijun, Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza del giudice di prime cure — alla quale si lega la sentenza di appello - nella parte in cui specifica la presenza nell'esercizio commerciale di prodotti contraffatti (e recanti marchi CE non genuini) accompagnata dalla mancata esibizione della documentazione attestante la legale provenienza della merce oggetto di contestazione come risulta dalla prima pagina della sentenza di primo grado; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti della Corte territoriale che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può c:onfigurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; che nel caso di specie la Corte di appello a p. 2 della sentenza impugnata ha indicato con argomenti congrui e non illogici le ragioni per cui si ritiene configurabile il reato di cui all'art.474 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Es ensore