Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18937/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as sentencing discretion and procedural arguments lack legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Dito Giovanni and Ciriello Antonio inadmissible. The appellants argued for generic mitigating circumstances and questioned the identification of the accused, but the court found these arguments merely repetitive of factual complaints. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring only reference to decisive elements rather than a comprehensive review of all facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The trial judge's discretion in sentencing allows for a selective evaluation of relevant facts without considering every element presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion generic mitigating circumstances penal code articles inadmissible appeal procedural vices attenuazione libera della pena motivi di cassazione scrutinio per merito comparativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LEO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 05/07/1970 CIRIELLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/12/1972 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO Letto il ricorso di Dito Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6, ove se ne evidenzia il ruolo strategico).

Letto il ricorso di Ciriello Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato e alla sua partecipazione all'attività delittuosa contestata, è meramente riproduttivo di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C nsi liere estensore Il P