Sentenza — n. 18936/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18936/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Estep-sore Il 7esidente