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Sentenza — n. 18936/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18936/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18936/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale infrazione privilegiata adeguamento della pena rinvio del dibattimento rettificazione della decisione ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Privitelli, considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Con igliere Estep-sore Il 7esidente