Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds lacking specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Visconti Pietro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's characterization of crimes under specific penal articles but failed to provide a precise legal analysis. The court ruled the appeal generic and indeterminate because it lacked the required elements to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism or provide a critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Visconti Pietro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 626 cod. pen. come riqualificato e 493ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Estensore Il Pre