Ordinanza — n. 18933/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO MIRKO nato a ERICE il 25/10/1996 SCALABRINO VITO nato a ERICE il 02/05/1979 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERvIO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Scalabrino Vito, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessicne" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 4 della sent. impugnata - (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 18933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 4 della sent. impugnata - (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALVARO MIRKO nato a ERICE il 25/10/1996 SCALABRINO VITO nato a ERICE il 02/05/1979 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERvIO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scalabrino Vito, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessicne" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 4 della sent. impugnata - (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
Letto il ricorso di Alvaro Mirko, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con corretti argomenti logici e giuridici - si vedano le pagine 3-4 sent. impugnata -, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento disattendendo l'alternativa versione difensiva già prospettata; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della c.d. "speciale tenuità del danno", nonché l'applicazione della recidiva, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata - si vedano le pagine 4-5 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q,M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso