Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances are not contestable in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Scafuto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court ruled that such circumstances cannot be contested in a final review proceeding and that the appellate judge need not address every favorable element, only the decisive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals contesting the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible in final review proceedings, as the appellate judge is not required to consider all favorable elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFUTO SALVATORE (CUI 04LPAMB) nato a AFRAGOLA il 30/03/1956 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scafuto Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Contigliere Estensoire Il Presn nte