Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiterates lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without providing new substantive critique. The appellant challenged the conviction for fraud and the denial of mitigating circumstances, but the court found the reasoning insufficient to alter the lower court's findings on the crime's elements and the defendant's conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already disallowed by the court of first instance, failing to perform the critical function required to justify a new examination of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGO GIOVANNA nato a MESSINA il 31/12/1976 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti il ricorso di Arrigo Giovanna e la memoria difensiva inviata il 24 febbraio 2024, Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto cli ricorso;
Considerato che il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere di motivazione circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa; Ritenuto che sussiste una congrua e non illogica motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in particolare mediante il richiamo alla non occasionalità dell'agire illecito e alla riprovevole condotta processuale della imputata nonché all'entità assolutamente rilevante del danno, diminuita ma non elisa dalle considerazioni formulate nella memoria;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr