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Ordinanza — n. 18805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence reduction agreement as it falls within statutory sentencing limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sentence was reduced based on a party agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the penalty could be further reduced ex officio, but the court found no illegality since the sentence remained within the statutory limits for the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences reduced by party agreement are inadmissible if the resulting penalty remains within the statutory sentencing limits and does not violate constitutional principles or the principle of non-retroactivity.

Parole chiave

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party agreement sentencing statutory sentencing limits inadmissible appeal ex officio reduction Cassazione Roma commisurazione della pena per traffico di stupefacenti limite legale massimo spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASA ALDO nato il 13/12/1995 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di Hasa Aldo nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio conformemente all'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con cui è stata lamentata l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo che lo stesso avrebbe potuto essere ulteriormente ridotto d'ufficio dalla Corte d'appello, è inammissibile, in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 addebitato all'imputato, in un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 3.333,33 euro di multa, cosicché non è dato rilevare alcuna illegalità della pena, che è ravvisabile quando la pena, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, e quindi i rilievi proposti esulano da quelli proponibili avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President