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Ordinanza — n. 18804/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LORENZO nato a ROMA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 44462_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, RUSSO LORENZO, ha eccepito la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. quanto alla valutazione di congruità della pena inflitta, soprattutto con riferimento all'individuazione della pena base ed all'aumento applicato a titolo di continuazione interna;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base che l'aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all'art. 133, cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione nel merito motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostituzione dei motivi riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LORENZO nato a ROMA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;R.G. 44462_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, RUSSO LORENZO, ha eccepito la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen. quanto alla valutazione di congruità della pena inflitta, soprattutto con riferimento all'individuazione della pena base ed all'aumento applicato a titolo di continuazione interna;

Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione; se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01;

Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base che l'aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all'art. 133, cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consi 'ere estensore Il Presiden