Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18801/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18801/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIULLI GIOVANNI nato a BITONTO il 22/01/1971 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Maggiulli nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Bari indicata in epigrafe è inammissibile, in quanto con esso si lamenta l'eccessività della pena, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIULLI GIOVANNI nato a BITONTO il 22/01/1971 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Maggiulli nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Bari indicata in epigrafe è inammissibile, in quanto con esso si lamenta l'eccessività della pena, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente