Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and failure to specify legal errors regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were generic repetitions of issues already rejected by the appellate court. The appellant claimed errors in the legal qualification of drug trafficking and the denial of a mitigating circumstance, but the court found no specific grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 73, comma 5 e 7, TU Stup.: Appeals based on generic arguments or failures to specify precise legal errors are inadmissible, requiring a concrete identification of specific distortions in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds drug trafficking mitigating circumstance legal qualification specificity requirement court costs cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, TU Stup.
44309_23 Rilevato che, con due motivi di ricorso, AYROSO YVONNE ha dedotto i vizi di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, TU Stup.
Art. 73, comma 7, TU Stup.
(primo motivo) nonché il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, TU Stup. (secondo motivo); Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono da qualificarsi come inammissibili:
Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep.
Cass. 32520/2016
Cass. 32520/2016; Cass. 28596/2006); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Cass. 28596/2006
32520/2016; Cass. 28596/2006); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYROSO YVONNE natoti' 12/01/1981 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 44309_23 Rilevato che, con due motivi di ricorso, AYROSO YVONNE ha dedotto i vizi di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, TU Stup. (primo motivo) nonché il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, TU Stup. (secondo motivo); Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono da qualificarsi come inammissibili:

a) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

c) sia perché manifestamente infondati non solo perché inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato, ma anche perché, con particolare riferimento al secondo motivo, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, in particolare, quanto al primo motivo, che i giudici di appello, nel rispondere all'identico primo motivo di appello, replicato in questa sede senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, hanno chiarito le ragioni per le quali il fatto non poteva essere qualificato giuridicamente nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, TU Stup. (valorizzando in particolare, cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, l'apprezzabile capacità di spaccio del reo in termini di capacità di procurarsi quantitativi apprezzabili di stupefacente, tenuto conto del consistente numero di dosi medie singole ricavabili, pari ad oltre 318, e della suddivisione delle stesse in singoli pacchetti da destinarsi a successive cessioni, non potendo quindi ritenersi l'attività di spaccio circoscritta ad un'attività rientrante nel c.d. piccolo spaccio, con una ristretta cerchia di acquirenti, tenuto conto della significativa disponibilità di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio rinvenuta sulla persone del ricorrente al momento del controllo; si valorizza, inoltre, negativamente la circostanza che questi fosse in regime di detenzione domiciliare al momento del controllo e si qualifica in termini di irrilevanza la condotta collaborante, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi);

Ritenuto, pertanto, che le doglianze svolte con tale motivo si espongono al giudizio di inammissibilità, essendo invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice dei gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante:

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849); Ritenuto, ancora, quanto al secondo motivo, che, parimenti, i giudici di appello giustificano il diniego del riconoscimento dell'attenuante del comma 7 dell'art. 73, TU Stup., con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi (segnatamente, a pag. 9 della sentenza, nel replicare all'identico motivo di appello, anche questo replicato senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in questa sede, la Corte territoriale evidenzia come il contributo conoscitivo apportato è stato irrilevante non essendosi la ricorrente adoperata per far arrestare il fornitore né per far sequestrare ulteriore stupefacente, essendosi invero limitata ad indicare genericamente il fornitore con modalità tali da non consentirne l'identificazione, né il riferimento al coinvolgimento del fidanzato nell'attività illecita è stato considerato, del tutto logicamente, rilevante in quanto attinente a procedimento già in corso a carico dello stesso, senza alcun apprezzabile contributo conoscitivo; argomenti, questi, conformi anche alla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata in sentenza: cfr.

Cass. 32520/2016; Cass. 28596/2006); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2