Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18797/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18797/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRERE DANIELE nato a ROMA il 08/09/1987 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 44224_23 Rilevato che il ricorso proposto da FRERE' DANIELE, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Da ciò deriva che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto di motivazione - persino quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del Cpp - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 24514 del 9 maggio 2018, Murati, n.m.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio sentenze sulla validità di un atto impugnabilità di decisioni incidentali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
309/90, deduce il vizio di motivazione; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRERE DANIELE nato a ROMA il 08/09/1987 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 44224_23 Rilevato che il ricorso proposto da FRERE' DANIELE, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in forza del comma 2-bis dell'articolo 448 del Cpp, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Da ciò deriva che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto di motivazione - persino quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del Cpp - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 24514 del 9 maggio 2018, Murati, n.m.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consiglfee estensor