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Ordinanza — n. 18795/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty application due to lack of legal qualification grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Russo Concetta inadmissible regarding her conviction for sexual assault. Although she argued for a different legal qualification of the facts, the law permits appeals against penalty applications only for specific grounds, including erroneous legal qualification, which must be a clear error. The court found her arguments insufficient because the qualification was not manifestly eccentric to the charges, thus rejecting the appeal and ordering her to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications are limited to specific grounds, and erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is manifestly eccentric to the charges.

Parole chiave

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penalty application appeal erroneous legal qualification manifest eccentricity sexual assault conviction Cassazione inadmissibility motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, d.P.R. 309/90
44185_23 Rilevato che il ricorso proposto da RUSSO CONCETTA, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.
Art. 75, TU Stup.
art. 444 cod. proc. pen
309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CONCETTA natii a NAPOLI il 30/10/1966 avverso la sentenza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 44185_23 Rilevato che il ricorso proposto da RUSSO CONCETTA, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75, TU Stup., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 — 01), circostanza da escludersi nel caso di specie;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

7/)- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consigli e estensore