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Ordinanza — n. 18794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to the defendant's explicit waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arikan Sunday inadmissible because it was based on a formal waiver signed by his defense attorney. The defendant, represented by Avvocato Marta Monticello, voluntarily relinquished his right to challenge the preliminary judgment of the Pordenone court. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant has expressly waived their right to appeal, thereby forfeiting the procedural remedy and subjecting them to the associated costs.

Parole chiave

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criminal appeal waiver inadmissible appeal procedural costs defense attorney signature Cassa delle ammende rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIKAN SUNDAY nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso è proposto personalmente da Arikan Sunday nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Pordenone indicata in epigrafe, proposto personalmente dall'imputato, è inammissibile per rinuncia, sottoscritta dal difensore, Avvocato Marta Monticello, munito di procura speciale e pervenuta il 18/1/2024. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente