Italian court dismisses appeal against criminal conviction for environmental waste abandonment due to lack of particular leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Fabrizio Galipò and Stefano Galipò inadmissible regarding their conviction for environmental waste abandonment. The appellants argued for a cause of exclusion of punishability based on the particular leniency of the act, claiming the environmental damage was merely conjectural. The court rejected this, stating that the lower court's assessment of the non-trivial nature of the waste and its proximity to watercourses was not manifestly illogical and thus not reviewable on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006; Art. 616 cod. proc. pen.: In criminal appeals, a court cannot re-evaluate the gravity of environmental offenses if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, and the burden of procedural costs falls on the unsuccessful appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALIPO FABRIZIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 23/05/1974 GALIPO' STEFANO nato a CAPO D'ORLANDO il 08/12/1941 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; v/^ Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Galipò e Stefano Galipò nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la loro condanna per due contestazioni del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, mediante il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sottolineando il carattere congetturale della affermazione della possibile produzione di danni ambientali quale conseguenza dell'abbandono dei rifiuti, è manifestamente infondato, perché è volto a sindacare la valutazione di non particolare tenuità delle conseguenze prodotte dalle condotte degli imputati, che è stata giustificata dalla Corte territoriale con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della gravità dell'offesa al bene protetto, nel giudizio di legittimità.
In particolare la Corte d'appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha sottolineato la natura e il numero dei rifiuti oggetto dei trasporti non autorizzati e del successivo abbandono (tra cui frigoriferi, lavatrici, prodotti elettrici ed elettronici e carcasse di automobili non bonificate), la realizzazione delle condotte di abbandono nei pressi di corsi d'acqua e nell'esercizio di una attività imprenditoriale: si tratta di motivazione idonea a dare conto della non occasionalità della condotta (stante la quantità dei rifiuti e il loro abbandono nell'ambito di una attività imprenditoriale) e del non minimo pregiudizio per l'ambiente che ne è conseguito (alla luce della già evidenziata quantità e tipologia dei rifiuti, delle modalità del loro abbandono, direttamente sul suolo e in prossimità di corsi d'acqua), dunque della non modesta gravità delle condotte, tale da escludere la riconoscibilità della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, che hanno censurato tali valutazioni esclusivamente sul piano valutativo, proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore I