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Ordinanza — n. 18790/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug charges for lack of certain proof of defendant's responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Safine Ahmed inadmissible due to a lack of certain proof regarding his responsibility for drug trafficking. The appellant argued that a single, partially contradictory witness testimony was insufficient to establish his role, but the appellate court had already clarified that the witness identified him as an accomplice to a Moroccan national named 'the Spaniard'. The court ruled that such factual disputes and witness credibility issues fall outside the scope of appellate review, which is limited to checking for logical errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The appellate judgment's factual findings and evaluative assessments regarding witness credibility and conflicting testimonies are immune from cassation review unless they manifestly contradict the evidence or contain obvious logical errors.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Witness Credibility Drug Trafficking Charges Factual Appraisal Immunity imputazione per reati di stupefacenti traffico qualificato di eroina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989
Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep.
Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFINE AHMED nato il 15/04/1997 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; i;LL, R.G. 44003_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, SAFINE AHMED ha dedotto il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata non essendovi prova certa della sua responsabilità, atteso che egli sarebbe stato riconosciuto da una sola testimone, che avrebbe rilasciato dichiarazioni parzialmente contraddittorie; Ritenuto che tale unico motivo proposto dal ricorrente è da qualificarsi come inammissibile:

a) sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

b) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

c) sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, rispondendo ad identico motivo di appello, replicato senza alcun apprezzabile elemento di novità critica dinanzi a questa re., Corte, ha anzitutto chiarito le ragioni per le quali nella dichiarazioni rese dalla tWlarSZF I"L" non fosse dato cogliere alcuna contraddizione circa l'identificazione ed il ruolo del ricorrente quale soggetto coinvolto nelle cessioni di stupefacente negoziate in proprio favore con un soggetto di nazionalità marocchina denominato lo "spagnolo"; che, in particolare escluso che la Testa avesse mai attribuito all'imputato alcun ruolo nell'ambito delle cessioni di stupefacente negoziate con tale "Simone", aveva invece riferito che tra i soggetti che operavano presso l'autostrada vi era anche un soggetto che pesava la droga e la consegnava (verbale individuazione fotografica 26/10/2016), non potendovi essere alcun dubbio che la stessa, tramite tale dichiarazione, si riferisse ai soggetti che coadiuvavano lo "spagnolo", operando quest'ultimo presso l'autostrada; che l'identificazione del ricorrente era stata operata in termini di certezza in entrambe le occasioni in cui gli album fotografici alla stessa esibiti ne contenevano l'effigie, anzi chiarendo la Testa in sede di seconda individuazione come il ricorrente fosse l'aiutante dello "spagnolo" e conferma che il ricorrente non fosse coinvolto nelle cessioni operata dal "Simone" nonché del fatto che sia il Simone che lo "spagnolo", in occasione delle cessioni di stupefacente, erano in qualche modo assistiti da soggetti che provvedevano alla pesa e alla consegna;

Ritenuto, pertanto, che le censure prospettano una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante:

Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923);

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 mar