Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for challenging factual assessment of leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hamza Benrakia inadmissible, confirming his conviction for drug trafficking. The appellant argued against the court's rejection of the 'particular triviality' defense and the assessment of evidence regarding the hashish quantity. The court ruled that the lower court's evaluation of facts and evidence was justified and could not be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: An appeal challenging the factual assessment of evidence and the application of the particular triviality defense is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENRAKIA HAMZA nato il 05/08/2002 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Benrakia Hamza nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per la detenzione a fine di spaccio di 100 grammi di hashish, qualificata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, mediante il quale sono state censurate l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, essendo volto, in modo generico e riproducendo i corrispondenti motivi d'appello, a censurare sul piano del merito l'apprezzamento delle prove e il giudizio di non particolare tenuità del fatto, che sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello.
La Corte territoriale ha, infatti, ribadito la destinazione allo spaccio del non modesto quantitativo di hashish detenuto dal ricorrente con l'univocità del dato ponderale, tenendo anche conto delle condizioni economiche del ricorrente, che non gli consentivano di investire le proprie disponibilità al fine della costituzione di una così ingente scorta di droga. L'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata giustificata, anch'essa adeguatamente, con la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente, ritenuto indicativo del suo inserimento nel traffico illecito degli stupefacenti, oltre che con un precedente di polizia (valutabile ai fini del giudizio di non occasionalità della condotta).
Si tratta, per entrambi gli aspetti, di considerazioni idonee e non manifestamente illogiche, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, degli elementi di prova e della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres