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Ordinanza — n. 18788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing order dismissed as grounds do not match statutory admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not align with the specific exceptions permitted for challenging sentencing orders. The appellant argued for a violation of law regarding the failure to evaluate acquittal causes, but the law restricts such appeals to issues like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general violations of law regarding the evaluation of acquittal causes.

Parole chiave

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sentencing order appeal admissibility requirements acquittal causes Cassation procedure legal violation grounds motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA BLERIM nato il 05/02/1995 avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 43982_23 Rilevato che il ricorso proposto da HOXHA BLERIM, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per la mancata valutazione dell'esistenza di cause di proscioglimento, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consigIir estensore