Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on excessive punishment under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Terracciano Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Terracciano argued that the sentence was excessive and poorly motivated regarding the base penalty and aggravations for continued offense. The court rejected this, ruling that the lower sentence did not require detailed justification beyond referencing the adequacy criterion and that the aggravations were proportionate and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases where the imposed sentence is below the average statutory range, specific detailed motivation is not required if the judge refers to the adequacy criterion, and aggravations must be proportionate to the offenses without arbitrary calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO FRANCESCO nato a PIEDIMONTE MATESE il 26/01/1979 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 43861_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, TERRACCIANO FRANCESCO, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, dolendosi dell'eccessività della pena inflitta sia in relazione alla pena base che agli aumenti per la continuazione; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello ha determinato la pena base, per l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, TU Stup., in un anno e 7 mesi di reclusione ed euro 2400 di multa etrli reato sub m), aumentata per la continuazione con ciascun capo delle residue imputazioni di mesi 3 e gg. 20 di reclusione ed euro 400 di multa, pervenendo alla pena finale di 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4600 di multa, ridotta nella misura finale per il rito richiesto, calcolo che non può essere considerato affetto dal vizio motivazionale dedotto, atteso che è sufficiente il riferimento alla congruità della pena nel caso in cui la determinazione della pena base non sia superiore al c.d. medio edittale - cfr.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. -, né potendo ritenersi gli aumenti a titolo di continuazione fondati su criteri arbitrari, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), circostanza quest'ultima da escludersi nel caso in esame); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il consigli re estensor