Court dismisses appeal claiming waste accumulation was legal recovery, ruling it constituted an illegal dump due to lack of authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the joint appeal by Campagna Vincenzo and Morello Giovanni inadmissible regarding a violation of law claim. The appellants argued their activity was authorized and the waste should be legally classified as recovery, but the court found the site contained unsegregated hazardous waste in an abandoned state. The decision rested on the finding that the company had resumed operations after a suspension order, effectively creating an illegal dump rather than authorized recovery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256, comma 1 e 3, d. Igs. n. 152 del 2006: The court establishes that unauthorized accumulation of waste, even if initially permitted for specific categories, constitutes an illegal dump when the quantity exceeds limits or the waste type is not permitted, rendering legal qualification arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPAGNA VINCENZA nato a TERMINI IMERESE il 13/11/1957 MORELLO GIOVANNI nato a TERMINI IMERESE il 10/06/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 43761_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, CAMPAGNA VINCENZA e MORELLO GIOVANNI hanno dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto l'attività era autorizzata ed il fatto avrebbe dovuto essere qualificato giuridicamente, in base alla giurisprudenza richiamata in ricorso, a norma dell'art. 256, comma 1, d. Igs. citato; Ritenuto che tale motivo è inammissibile:
a) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
b) sia perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 2/5, in cui evidenzia come la tesi difensiva, sviluppata già in sede di merito e replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, non poteva essere accolta, in quanto la So.com. S.r.l. risultava autorizzata al recupero dei soli rifiuti di cui ai codici R3 ed R13 peraltro nel limite massimo di 10 ton., mentre al momento del sopralluogo eseguito dalla PG erano presenti, oltre a macchinari e ad un'autovettura in stato di abbandono, nella zona retrostante l'impianto, in un'area di circa 900 mq. una considerevole quantità di circa 3.500 mc. di rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, depositati alla rinfusa senza alcuna precauzione a tutela dell'ambiente, rifiuti che giacevano, come emergeva dalla produzione fotografica, ammassati indistintamente sul suolo in un'area molto estesa, in stato di abbandono come desumibile dall'abbondante vegetazione spontanea in cui si trovava il materiale; si rileva poi in sentenza che in esito ad un sopralluogo eseguito il 1.03.2018 era stato disposto ex art. 216, d.
Igs. n. 152 del 2006, il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero limitatamente alla fase di ricezione di rifiuti di terzi, venendo la società diffidata a selezionare tutti i rifiuti per tipologia ed a conferirli presso centri di recupero autorizzati entro 60 gg.; era quindi evidente che la società aveva omesso di ottemperare alle predette prescrizioni, e nonostante fosse stata disposta la sospensione della precedente autorizzazione e dell'attività, aveva proseguito l'attività di recupero con le stesse modalità di raccolta e stoccaggio, così realizzando una vera e propria discarica abusiva; pertanto, quanto argomentato in diritto alle pagg. 4/5 dell'impugnata sentenza, circa l'irrilevanza del fatto che l'accumulo dei rifiuti si fosse protratto per un periodo inferiore a quello stabilito dalla normativa, è senza alcun dubbio corretto, atteso il tendenziale carattere di definitività della condotta degli imputati, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti, in evidente stato di abbandono, nonché alle modalità con cui erano stati ammassati senza alcun presidio ambientale ed alla rinfusa, richiedendo il deposito temporaneo quantomeno la separazione dei rifiuti per categorie omogenee, si v. la citata Cass. 11258/2010;
Cass. 38676/2014); Ritenuto, conclusivamente, che il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il consig