Ordinanza — n. 18779/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARANITI GIUSEPPE SAMUELE nato a MESSINA il 16/11/1996 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Saraniti Samuele Giuseppe nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 25/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con entrambi i motivi si deduce la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARANITI GIUSEPPE SAMUELE nato a MESSINA il 16/11/1996 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Saraniti Samuele Giuseppe nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Messina il 25/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con entrambi i motivi si deduce la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente