Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely a complaint about sentencing severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Briki Majdi inadmissible. The appellant argued a violation of law regarding the denial of conditional sentence suspension, but the lower court had already provided sufficient and logical reasoning based on the defendant's lack of positive prognostic elements and unfavorable life circumstances. The supreme court ruled that the appeal was merely a complaint about the severity of the punishment rather than a genuine legal challenge, thus rejecting it without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, cod. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal judgment solely on the grounds that the punishment is too severe or harsh is inadmissible as it does not constitute a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI MAJDI nato il 19/05/1994 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 43686_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, BRIKI MAJDI ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello giustifica il diniego evidenziando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione in un'ottica prognostica di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, deponendo sfavorevolmente le circostanze e le modalità del fatto e le condizioni di vita dell'imputato);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consigl ere estensore Il Presidente