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Ordinanza — n. 18777/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds for acquittal under Art. 599 bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the specific grounds for acquittal during the second-instance proceedings. Although the appellant argued that the appellate court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the court noted that the new plea bargaining system limits the second-instance judge's review to non-waived issues. Consequently, the court ruled that the appeal was precluded by the appellant's own renunciation of the responsibility claim, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The introduction of plea bargaining in the second instance means the appellate judge is not required to verify the absence of acquittal causes or aggravating circumstances if the defendant has renounced the appeal grounds, rendering such complaints inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining second instance waiver of acquittal grounds inadmissibility of appeal Art. 599 bis c.p.p. renunciation of appeal traffico aggravato di cocaina consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
43/73, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
art. 599 bis cod. proc. pen
43/73, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853
273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIO MARIANO nato a NAPOLI il 24/08/1975 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da Mariano Cannio nei confronti della sentenza del 20/2/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui agli artt. 291 bis e 291 ter d.P.R. 43/73, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla mancata verificata della insussistenza di dette cause di prosciolgimento risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, presentato per ragioni diverse da quelle consentite avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il