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Ordinanza — n. 18776/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking personalization regarding recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Elhadji Malik inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to consider the minor gravity of his conduct involving approximately one gram of hashish. The court rejected this claim, noting the appellant's generic complaints ignored his established pattern of similar offenses and demonstrated radical dedication to illegal trafficking, which justified the recidivism application under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic complaints regarding the application of recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning logically connects prior analogous convictions to the current offender's increased danger and habitual dedication to the crime.

Parole chiave

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recidivism application generic appeal grounds personalization requirement hashish trafficking procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ELHADJI MALIK nato il 08/06/1974 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di Fall Elhadji Malik nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova indicata in epigrafe, che ha confermato la sua responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mediante il quale è stata lamentata l'applicazione della recidiva, sul rilievo che sarebbe stato omesso di considerare la modesta gravità della condotta, consistente nella detenzione a fine di spaccio di circa 1 grammo di hashish, è, oltre che generico, essendo privo di considerazione della personalità del ricorrente quale emergente dalle sue precedenti condanne e da quanto esposto sul punto nella motivazione della sentenza impugnata, manifestamente infondato, perché la Corte d'appello ha ribadito l'applicabilità della recidiva sottolineando che nei due anni precedenti l'imputato ha riportato altre condanne per fatti analoghi, desumendone, in modo logico, la sua radicata dedizione al traffico illecito e, quindi, la sua maggior pericolosità conseguente alla commissione dell'ultimo reato, con la conseguente applicazione della recidiva contestata: si tratta di motivazione idonea e corretta, essendo stati indicati gli elementi dimostrativi della accresciuta pericolosità del ricorrente, per l'accertata sua sistematica dedizione a delitti della stessa specie, con la conseguente manifesta infondatezza delle generiche doglianze sollevate sul punto dal ricorrente, che comportano la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President