Italian Supreme Court dismisses appeal on illegality of evidence and burden of proof violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ylli Peqini inadmissible, rejecting his claims regarding violations of the burden of proof and the standard of proof beyond reasonable doubt. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded because they sought to re-evaluate evidence and offer alternative interpretations of facts already clearly established by the lower court, such as the discovery of cocaine in the defendant's pockets. Consequently, the court ruled that appellate review is limited to checking for logical errors in the lower court's reasoning, not to substituting its own assessment of witness credibility or the weight of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; The appellate court's review of the lower court's judgment is limited to verifying the existence of a concrete appreciation of evidence and the absence of logical or legal errors, excluding any re-evaluation of facts, witness credibility, or alternative interpretations of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEQINI YLLI nato il 15/02/1973 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; ì R.G. 43595_23 ou/lL L- Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, PEQINI YLLI il vizio di motivazione sub specie di violazione della regola codicistica dell'onere della prova e il mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento i 1) ér~ i Clt" all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illecitn—fini di spaccio; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile:
a) sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
b) perché manifestamente infondato in quanto inerente ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, per come emerge dalla chiara motivazione della sentenza impugnata, per essere stato colto l'imputato dalla PG mentre occultava dietro una recinzione alcuni involucri, estratti dalla tasche dei pantaloni, al cui interno si accertava la presenza di stupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili 29 dosi; la sentenza ha fornito anche una spiegazione, non manifestamente illogica, delle ragioni per cui non assumeva rilievo la circostanza dell'esito negativo della perquisizione e sulla mancanza di indagini sui telefoni in uso al ricorrente, desumendo la finalità di spaccio dall'elemento sintomatico del frazionamento dello stupefacente e dall'azione occultatrice);
Ritenuto, pertanto, che le censure prospettano una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante:
Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il con