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Ordinanza — n. 18774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for seeking prohibited retrial of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alessandro Settimini's appeal inadmissible, confirming his conviction for drug trafficking. The appellant argued against the court's finding that cocaine was destined for sale based on evidence found on his person and in his home. The court rejected this as an impermissible attempt to re-evaluate the trial record, noting the lower court's logical assessment of physical evidence and circumstantial facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: An appeal seeking a prohibited re-examination of the factual findings and evidence assessment by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal prohibited retrial evidence assessment Cassazione Roma traffico di cocaina detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTIMINI ALESSANDRO nato a ANCONA il 12/08/1996 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato da Alessandro Settimini nei confronti della sentenza del 16/6/2023 della Corte d'appello di Ame-cm,0-- , con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio 9,31 grammi di cocaina), mediante il quale, tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, è stata criticata l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta indosso al ricorrente e nella sua abitazione, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, in modo concorde e non certamente manifestamente illogico, hanno affermato la destinazione allo spaccio di detta sostanza sottolineando: quanto dichiarato a proposito degli acquisiti di cocaina dall'imputato da parte di Tiziano Peluso (che, però, non è stato l'unico aspetto considerato, come sostenuto nel ricorso); il rinvenimento della sostanza stupefacente sia sulla persona dell'imputato sia nella sua abitazione; la presenza in questa di un bilancino di precisione con evidenti tracce di cocaina, di ritagli in cellophane di forma circolare identici a quelli nei quali era stato avvolto lo stupefacente, della somma di 1.400,00 euro in contanti, di foglietti manoscritti con annotazioni esplicitamente riconducibili alla attività di spaccio.

Si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dal ricorrente, fondata su un logico apprezzamento delle emergenze istruttorie, che il ricorrente ha censurato in modo generico e sul piano della valutazione e della lettura delle prove, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres