Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to increased ten-year term from recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the ten-year prescription period for the offense was validly extended by half due to the defendant's established multiple recidivism. The lower court had reduced the sentence but failed to recognize that the extended prescription term expired on June 27, 2017, long before the alleged crime date. Consequently, the court rejected the argument that the offense was extinguished by prescription and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1 bis d.lgs. 74/2000; Art. 161 cod. pen.: The prescription period for offenses under the 1974 law is increased by half when the offender is subject to multiple recidivism, thereby preventing the extinction of the crime if the extended term has not yet expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERASUOLO GAETANO nato a NAPOLI il 16/09/1964 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Cerasuolo nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/6/2023, con la quale ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è stata rideterminata la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, commesso il 27/6/2012, mediante il quale è stato lamentato l'omesso rilievo della estinzione di detto reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine decennale di prescrizione, ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 74/2000, applicabile a detto reato, è aumentato di metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen., stante la recidiva plurireiterata contestata al ricorrente e riconosciuta, per effetto della quale detto termine è aumentato della metà e quindi scadrà il 27/6/2017.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d