Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on excessive sentence lacking factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied solely on a generic complaint regarding excessive sentencing without specific factual illustrations. The appellant, Dino Celano, failed to provide a critical comparison with the lower court's reasoning or demonstrate how the penalty exceeded statutory limits given the €748,280 evaded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal based merely on a generic complaint of excessive sentencing, devoid of any factual illustration of the defendant's conduct or personality and lacking a critical comparison with the lower court's reasoning, is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic complaint inadmissibility excessive sentence review cassation appeal rejection procedural costs award factual illustration requirement sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
d.lgs. 74/2000
art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale
217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv.
Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli
231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELANO DINO nato a ROMA il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di Dino Celano, dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, mediante il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, è inammissibile a causa della sua genericità, consistendo nella mera doglianza in ordine alla eccessività di tale pena, disgiunta da qualsiasi illustrazione della condotta e della personalità dell'imputato, oltre che del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata adeguatamente giustificata sottolineando l'entità dell'imposta evasa, pari a euro 748.280,00, dunque la gravità della condotta, ritenuta assorbente, in modo non manifestamente illogico, tra gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., e dunque non censurabile sul piano delle valutazioni di merito in questa sede di legittimità.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres