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Ordinanza — n. 18769/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for excessive sentence as generic merit review lacks legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive compared to the statutory minimum, but the court rejected this as a generic complaint lacking specific legal grounds. The court ruled that the lower court's assessment of the defendant's negative personality and drug possession was a valid merit evaluation not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the excessive nature of a sentence without identifying specific legal violations or defects in reasoning is inadmissible as it constitutes a generic review of the judge's merit assessment.

Parole chiave

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excessive sentence appeal generic merit review inadmissible appeal drug possession sentencing negative personality factors statutory minimum penalty court costs and fine commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 133 cod. pen.
D.P.R. 309/90, art. 73, fifth paragraph
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale
217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv.
Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli
231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI GIANLUCA nato a CERIGNOLA il 10/10/1994 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da Gianluca Perrucci, mediante il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, in quanto determinata in misura distante dal minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto per il delitto di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di qualsiasi considerazione della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare una valutazione di merito, ossia quella di adeguatezza della pena, esclusivamente sul piano della sua congruità, senza individuare violazioni di legge o vizi della motivazione, ma solo lamentandosi della eccessività della sanzione; sia, infine, perché l'adeguatezza della pena, comunque inferiore alla media edittale e dunque non richiedente analitica o diffusa motivazione, è stata sufficientemente giustificata, sottolineando la gravità della condotta, a causa della detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, e la personalità negativa dell'imputato, a causa dei precedenti da cui è gravato: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nelle valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore