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Ordinanza — n. 18767/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing agreement on mitigating circumstances not listed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by Rahim Yassine inadmissible, ordering him to pay the associated costs. Yassine argued that mitigating circumstances were not recognized in the sentencing agreement, but the court found his grounds irrelevant. The appeal was rejected because the law permits such appeals only for specific defects like legal qualification errors, not for disputes over unlisted mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding complaints about unlisted mitigating circumstances.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible cassation mitigating circumstances public prosecutor request procedural admissibility attenuazione della pena motivi di cassazione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIM YASSINE nato il 05/03/1991 avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Yassine Rahim nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Paviair il 26/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con esso si lamenta la mancanza di motivazione a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, che non erano contemplate nel concordato di pena, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, che si è limitato a dolersi del mancato riconoscimento di dette circostanze, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente