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Ordinanza — n. 18765/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zonile Amadeo inadmissible regarding the sentencing judgment. Although the appellant argued the legal qualification of the facts was illogical, the court found no manifest error since the qualification was not eccentric relative to the charge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing judgment is inadmissible if the alleged defect is merely a question of legal qualification unless it constitutes a manifest error where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest error legal qualification sentencing judgment review Cassazione procedure legal qualification eccentricity motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 73 c.1, d.P.R. 309/90
43349_23 Rilevato che il ricorso proposto da ZONILE AMEDEO, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.1, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
309/90, deduce il vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONILE AMEDEO nato a TARANTO il 10/05/1968 avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 43349_23 Rilevato che il ricorso proposto da ZONILE AMEDEO, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.1, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, vizio certamente deducibile, ma limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), circostanza nella specie non ravvisabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2024 Il consi re estensore Il Pr