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Ordinanza — n. 18762/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18762/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE BALDASSARRE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/07/1990 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Baldassarre Genovese nei confronti della sentenza indicata in epigrafe è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato depositato a mezzo p.e.c. il 25/10/2023 benché il relativo termine fosse scaduto il 16/10/2023. La sentenza impugnata, pronunciata il 12/6/2023 in presenza dell'imputato (con la conseguenza che al termine per impugnare non si applica la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., secondo cui i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza), è stata depositata il 21/7/2023, nel rispetto del termine di 60 giorni a tal fine stabilito in sentenza; il termine di 45 giorni per impugnare, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente dal 1/9/2023, considerando la sospensione feriale dei termini, è quindi scaduto il 16/10/2023, anteriormente al deposito del ricorso, che è quindi intempestivo e non può essere esaminato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18762/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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deposito tardivo termine processuale perentorio domanda tardiva di ricusazione opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE BALDASSARRE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/07/1990 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Baldassarre Genovese nei confronti della sentenza indicata in epigrafe è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato depositato a mezzo p.e.c. il 25/10/2023 benché il relativo termine fosse scaduto il 16/10/2023. La sentenza impugnata, pronunciata il 12/6/2023 in presenza dell'imputato (con la conseguenza che al termine per impugnare non si applica la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., secondo cui i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza), è stata depositata il 21/7/2023, nel rispetto del termine di 60 giorni a tal fine stabilito in sentenza; il termine di 45 giorni per impugnare, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrente dal 1/9/2023, considerando la sospensione feriale dei termini, è quindi scaduto il 16/10/2023, anteriormente al deposito del ricorso, che è quindi intempestivo e non può essere esaminato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente