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Ordinanza — n. 18761/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to challenge evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Macedonio and Tropea inadmissible, dismissing their challenges to the conviction for waste abandonment and the denial of mitigating circumstances. The appellants argued for alternative interpretations of evidence and requested generic mitigating factors, but the court found these arguments generic and unsupported by specific factual analysis. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation of evidence and the denial of leniency were justified by the defendants' prior records and lack of alternative explanations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on the enumeration of legal principles without critical engagement with the specific facts or evidence are inadmissible, and the burden of costs falls on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds waste abandonment evidence evaluation mitigating circumstances Cassazione procedural costs gestione dei rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACEDONIO CARMINE nato a MELICUCCO il 02/06/1969 TROPEA FANNY nato a POLISTENA il 08/07/1969 avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata censurata la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale i ricorrenti, Carmine Macedonio e Fanny Tropea, sono stati condannati per il reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione degli elementi di prova sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti (in particolare dei biglietti con i nomi e indirizzi degli imputati rinvenuti assieme ai rifiuti abbandonati sul suolo pubblico), allo scopo di conseguirne una lettura alternativa da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica né fondata sul travisamento dei dati probatori e non è quindi suscettibile di rivisitazioni, considerato che il Tribunale ha sottolineato l'univocità e la concludenza di detti elementi di prova (costituiti, tra l'altro, da una ricevuta della BRT Corriere Espresso intestata a Macedonio Carmine e dal relativo imballaggio di quanto spedito), oltre che l'assenza di spiegazioni alternative da parte degli imputati.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico, in quanto consiste nella sola elencazione di principi di diritto, disgiunta dalla considerazione delle condotte e della personalità degli imputati e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; detta censura è, inoltre, manifestamente infondata, in quanto il diniego di detti benefici è stato adeguatamente giustificato attraverso la sottolineatura dei precedenti da cui sono gravati entrambi gli imputati, che è sufficiente, stante la preponderanza di tale dato, a giustificare entrambi i dinieghi censurati dai ricorrenti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P