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Ordinanza — n. 18757/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18757/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18757/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISMONDI MASSIMILIANO JUNIOR nato a COLLEFERRO il 25/03/1997 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Massimiliano Gismondi nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri il 17/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con esso si deduce la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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motivi di cassazione censura formulata in modo carente impugnabilità della decisione di rinvio difetto di motivazione motivi di rigore condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISMONDI MASSIMILIANO JUNIOR nato a COLLEFERRO il 25/03/1997 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Massimiliano Gismondi nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri il 17/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con esso si deduce la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettate dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente