Ordinanza — n. 18754/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUCHKAROV VADYM nato il 09/05/1982 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 43089_23 Rilevato che il ricorso proposto da KUCHKAROV VADYM, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. in riferimento alla mancata adeguata valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 18754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUCHKAROV VADYM nato il 09/05/1982 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 43089_23 Rilevato che il ricorso proposto da KUCHKAROV VADYM, nei cui confronti è stata emessa sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 c.5, d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. in riferimento alla mancata adeguata valutazione della gravità del reato agli effetti della determinazione della pena;
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il trattamento sanzionatorio concordato, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Rilevato, in particolare, che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 — 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1° marzo 2024 Il consigl re estensor