Italian court dismisses appeal for insufficient motivation due to generic and non-specific grounds lacking legal or factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Ficarrottas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ficarrottas argued that lower courts failed to explicitly state the evaluative criteria used to confirm his criminal liability. The court rejected this claim as generic, noting that appeals must specifically link the arguments against the decision to the reasons given in the original judgment without ignoring the contested affirmations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on insufficient motivation is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific correlation between the arguments against the decision and the reasons upon which the act was founded, failing to address the contested assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARROTTA TOMMASO nato a PALERMO il 08/03/2004 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 42913_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, FICARROTTA TOMMASO ha dedotto, quale unico motivo, il vizio di insufficienza della motivazione, non avendo i giudici territoriali esplicitato i criteri valutativi attraverso i quali sono pervenuti a giudizio di conferma dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente;
Ritenuto che detto motivo debba essere ritenuto inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 - 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consigl re estensore Il Presidente