Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded generic criticism of sentencing adequacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of attack was manifestly unfounded and generic. Ahmed Attas challenged the denial of generic mitigating circumstances and the adequacy of the sentence, but the appellate court had already addressed these points without contestation. The court rejected the appeal as it impermissibly censured the substantive merit evaluations of the lower judges regarding the drug trafficking conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, particularly when they impermissibly challenge the substantive merit evaluations of the lower courts regarding sentencing adequacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTAS AHMED nato il 10/11/1978 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da Ahmed Attas, relativo al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, sia perché il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era, secondo la non contestata narrativa della sentenza impugnata, state oggetto di motivo di appello, con la conseguenza che è preclusa la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione sul punto; sia, in ogni caso, a causa del suo contenuto valutativo, perché con esso si censurano sul piano del merito, in particolare della congruità del trattamento sanzionatorio, valutazioni dei giudici di merito che sono state adeguatamente e non illogicamente giustificate; sia perché la valutazione di congruità della pena, peraltro inferiore alla media edittale e quindi non richiedente analitica o diffusa motivazione, è stata giustificata adeguatamente, tenendo conto delle descritte modalità della condotta, consistita in due cessioni di cocaina e nella detenzione nella propria abitazione di ulteriori 17,92 grammi della medesima sostanza, e del dato ponderale, posto che da detta sostanza erano ricavabili circa 75 dosi medie: si tratta di motivazione idonea, essendo state indicate le ragioni della valutazione di gravità della condotta, non considerate dal ricorrente e, comunque, non censurabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza dell'unica censura al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside