Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge on sentencing adequacy without specific factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground was a generic complaint regarding the adequacy of the sentence without concrete factual illustration. The appellant argued the penalty was excessive given post-crime behavior, but the court found no specific elements omitted by the lower judges to support this claim. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the adequacy of a criminal sentence is inadmissible if it lacks concrete factual illustration and merely offers a generic criticism of the lower court's evaluation without specific comparison to omitted elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANTONIO nato a MILANO il 05/02/1991 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'unico motivo al quale Antonio Di Stefano ha affidato il proprio ricorso, con il quale ha lamentato l'insufficienza della motivazione nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, che sarebbe eccessiva tenendo conto delle modalità e delle circostanze dell'azione e del comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato, è inammissibile, essendo volto, peraltro genericamente, in quanto privo della concreta illustrazione di elementi tralasciati dai giudici di merito e di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, a censurare sul piano del merito la valutazione di congruità della pena (peraltro inferiore alla media edittale e quindi non richiedente analitica o diffusa giustificazione), che è stata giustificata adeguatamente, attraverso la sottolineatura delle modalità della condotta, consistita nella cessione di 3 involucri contenenti 10,7 grammi di marijuana e nella detenzione nella propria abitazione di ulteriori 48,72 grammi della medesima sostanza, e del dato ponderale, posto che da detta sostanza erano ricavabili circa 250 dosi medie singole: si tratta di motivazione idonea, essendo state indicate le ragioni della valutazione di gravità della condotta, non considerate dal ricorrente e, comunque, non censurabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza della censura al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden