Italian Court dismisses appeals on drug trafficking as inadmissible due to lack of novelty and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared all appeals filed by Morgillo and Massaro inadmissible. The appellants argued for procedural flaws regarding drug transfer evidence and sentencing, but the court found their arguments repetitive of previously rejected defenses and lacking novelty. Furthermore, Morgillo's attempt to re-evaluate the appeal's inadmissibility was rejected because the lower court had already issued a settlement agreement where the defendant waived most grounds for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 125 c.p.p.; Art. 73 TU Stup.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already fully examined and dismissed in the merits judgment without presenting specific, novel critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORGILLO GENNARO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988 MASSARO FRANCESCO nato a SANT'AGATA DE GOTI il 22/05/1986 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 42.09_23 Rilevato che, con quattro motivi di ricorso, MASSARO FRANCESCO ha dedotto i vizi di difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ipotesi di cessione di cui ai capi s.2) ed s.6) della rubrica (primo motivo), il vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. (secondo motivo), il vizio di travisamento probatorio per essere stata ritenuta provata l'effettiva cessione dello stupefacente a seguito degli appuntamenti concordati telefonicamente, prova che non sarebbe emersa dagli atti (terzo motivo) nonché, infine, il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo);
Rilevato, ancora, che, con un unico motivo di ricorso, MORGILLO GENNARO, ha eccepito la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, cod. proc. pen. e 73, TU Stup.; Letta la memoria del difensore del Morgillo in data 22.02.2024, con cui ha chiesto rivalutarsi la prognosi di inammissibilità, trattando la vicenda nelle forme della pubblica udienza; Ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente MASSARO sono da qualificarsi come inammissibili:
a) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si v., in particolare, quanto argomentato dalla sentenza impugnata alle pagg. 8/9, in cui evidenzia come la tesi difensiva, sviluppata in quella sede e replicata in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, si sviluppi sul frazionamento del dato investigativo, emergendo diversamente dai dialoghi oggetto di intercettazione un'inequivocabile chiave di lettura delle reali finalità degli incontri nonché della strumentalità degli stessi a cedere sostanza stupefacente agli acquirenti di turno; si v., segnatamente, quanto argomentato con riferimento ai fatti del 15 luglio 2018 e del 7 agosto 2018, con logico riferimento al modus operandi utilizzato dal ricorrente per tutti gli appuntamenti programmati secondo una metodologia sperimentata che vedeva il ricorrente contattato dagli acquirenti pochi istanti prima di incontrarsi per il perfezionamento della cessione dello stupefacente);
b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (segnatamente con riferimento al secondo motivo, tendente a censurare la mancata qualificazione dell'ipotesi lieve, affrontato ex professo dai giudici territoriali alle pagg. 9/10 della sentenza impugnata, con motivazione incensurabile in questa sede, laddove evidenziano come la sistematicità e la ripetitività delle condotte di cessione censite in un arco temporale ristretto, la dinamica collaudata degli incontri programmati telefonicamente, senza necessità di operare su strada esponendosi a prevedibili controlli di polizia, denotavano una certa professionalità nell'agire, dunque un modus operandi consolidato che rimanda ad attività di tipo non certo occasionale ma professionale, che rappresenta per il ricorrente una fonte di reddito evocando collegamenti anche con una cerchia criminale più estesa, non rilevando peraltro, come correttamente evidenziato, nemmeno la circostanza che fosse rimasto ignoto il quantitativo di stupefacente ceduto, elemento di per sé solo insufficiente a qualificare il fatto in termini di lieve entità);
c) sia, ancora, perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente in relazione al quarto motivo, con cui ci denuncia il vizio di contraddittorietà motivazionale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vizio all'evidenza assente se rapporto alle argomentazioni sviluppate alle pagg. 10/11 della sentenza impugnata, che non fondano il diniego solo sul diritto al silenzio, espressione di insindacabili scelte difensive, ma anche sulla mancanza di elementi convincenti e positivamente apprezzabili, argomentazione che non viene minimamente attinta dalle censure difensive ma che, ex se, è assolutamente sufficiente al fine di giustificare il diniego della invocate attenuanti);
d) sia, infine, perché manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, come già anticipato a proposito del primo motivo, con riferimento al ragionamento logico - giuridico attraverso il quale la Corte territoriale giustifica l'affermazione di responsabilità penale per i due capi di imputazione oggetto di censura); Ritenuto, infine, che l'unico motivo dedotto dal ricorrente MORGILLO deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, non essendo accoglibili le argomentazioni difensive finalizzate alla rivalutazione del giudizio à: inammissibilità di cui alla memoria depositata in limine litis, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, salvo quello riguardante l'aumento per la continuazione, non attinto da doglianze in sede di legittimità; pacifico, infatti, è che in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01);
Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.