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Ordinanza — n. 18746/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ait Ozzo Ilyass inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued for a requalification of cocaine possession under Article 73, comma 5, of the Drug Trafficking Decree, but the court found this claim lacked specific factual analysis. Consequently, the appeal was rejected because the alleged legal error was not immediately apparent from the indictment and relied on evidentiary aspects not clearly established.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible if the error is not immediately obvious from the indictment and requires a re-evaluation of facts and evidence not clearly presented.

Parole chiave

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erroneous legal qualification inadmissibility of appeal manifest unfoundedness drug trafficking decree procedural defects traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
309/90, richiede una rivalutazione della condotta, mentre la ricorribilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT OZZO ILYASS (CUI: 05ZYHE6) nato il 09/06/2001 avverso la sentenza del 13/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto da Ait Ozzo 1/ass nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Novara del 13 ottobre 2023 è manifestamente infondato, in quanto, pur prospettando, peraltro genericamente, senza alcuna analisi della condotta, una errata qualificazione giuridica del fatto, a causa della mancata qualificazione della condotta di detenzione di 1.020,00 grammi di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiede una rivalutazione della condotta, mentre la ricorribilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l'errata qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252;

Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971), evenienza non certamente ravvisabile nel caso in esame. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso a causa dell'evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente