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Ordinanza — n. 18745/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and sentencing in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient motivation and sentencing. The appellant claimed the lower court ignored his lack of responsibility for the company's tax evasion due to a personal injury, but the court found this merely an unproven allegation. Furthermore, the court upheld the conviction based on the significant tax amount evaded and the appellant's negative criminal history, ruling that these merit-based evaluations cannot be re-examined at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals challenging the adequacy of motivation or the substantive assessment of facts and sentencing are inadmissible if they seek to re-evaluate evidence or merit judgments already properly justified by the lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation substantive merit review tax evasion criminal liability sentencing discretion rappresentanza legale negligenza professionale dell'avvocato responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/05/1977 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo del ricorso di Maiello Vincenzo, mediante il quale è stata denunciata la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa della omessa considerazione della estraneità del ricorrente alla amministrazione della Nolo service S.r.l., gestita di fatto dal socio Maiello a causa di una frattura a una gamba subita dal ricorrente, legale rappresentante della società, circostanza che inciderebbe anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è inammissibile, essendo volto, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo adeguato nella sentenza impugnata, disattendendo l'identica prospettazione difensiva attraverso la sottolineatura della irrilevanza di detta circostanza, peraltro solo allegata, a consentire di ravvisare l'estraneità del ricorrente alla amministrazione della società e, con essa, alla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2014.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la carenza e l'illogicità della motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è volto a censurare la valutazione di non modesta gravità del fatto, giustificata in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura dell'entità dell'imposta evasa, pari a euro 61.347,00, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Osservato che il terzo motivo, mediante il quale analogo vizio della motivazione è stato sollevato con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena è manifestamente infondato, essendo stati adeguatamente giustificati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, tra l'altro pari al minimo edittale, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, quale desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, con argomenti corretti e non manifestamente illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il