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Ordinanza — n. 18744/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding criminal liability qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the specific grounds challenging the qualification of conduct during the appeal phase. Although the appellant argued the lower court failed to properly qualify the behavior under Article 73 of the Drug Law, the new plea system limits second-instance review to non-waived issues. Consequently, the court ruled that the appeal was precluded by the prior waiver, leading to dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appellant waives grounds for appeal regarding criminal liability, the cassation appeal based on those same grounds is inadmissible as the review is limited to non-waived issues.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds criminal liability qualification inadmissible cassation appeal drug trafficking law procedural costs order commisurazione della pena per stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
309/90, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
309/90, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO ROSARIO nato a ACERRA il 02/04/1996 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta, tra gli altri, da Rosario Migliaccio nei confronti della sentenza del 22/1/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia, con cui ne è stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla erronea qualificazione giuridica della condotta risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, presentato per ragioni diverse da quelle consentite avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il